Il Durc è il documento unico di regolarità contributiva, in pratica l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Il Durc non  è autocertificabile nei lavori privati di edilizia, nel caso di appalti pubblici invece è confermata la possibilità all’impresa di sostituirlo con un’autocertificazione, questo fino a un limite di 20 mila euro.

Lo ha stabilito la nota nr. 573/2012 sottoscritta da Inail e Inps ed emessa d’intesa con il Ministero del Lavoro.


I chiarimenti riguardano l’operazione di “decertificazione” dalla legge n.183/2011 (legge di Stabilità), per effetto della quale è stata prevista la sostituzione delle certificazioni emesse dalle P.a. con le autocertificazioni dei diretti interessati. La legge ha anche inserito l’art. 44-bis al dpr n.445/2000, il quale stabilisce che “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

Con una nota il Ministero del Lavoro ha precisato che la novità della decertificazione non tocca il Durc: la previsione, afferma il Ministero, stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione de gestione del Durc senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (Inps o Inail) non possono essere sostituite da un’autocertificazione.

 

Settore privato:

La nota Inail-Inps spiega l’operazione di decertificazione lascia immutata la disciplina speciale in materia di Durc. Salvo la parte in cui offre la possibilità alle P.a. di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni. Tale possibilità deve intendersi riferita solo ai casi in cui la normativa prevede espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati. Il Durc deve essere trasmesso “all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”.

 

Settore pubblico:

Per le stesse ragioni rimane confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il Durc da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti. Resta anche confermata la fattispecie in cui è consentito all’impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc, per espressa previsione di legge, ossia quando si tratti di ipotesi di contratti di forniture e di servizi fino a 20mila euro stipulati con le P.a. e con società in house.

Infine, la nota Inail-Inps precisa che dal 13 febbraio prossimo la richiesta del Durc per le seguenti tipologie potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti:

-appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture o servizi;

-contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;

-agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni.