Riportiamo più sotto le principali novità entrate in vigore quest’oggi (24 aprile 2020) con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

1. è consentita la vendita di cibo da asporto (gelatai, pasticceri, pizze al taglio, ristoranti, bar, etc.). La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio (DOMENICA E FESTIVI SI PUO’ FARE SOLO CONSEGNE A DOMICILIO);

2. Cartolerie, librerie e negozi che vendono abbigliamento per bambini possono tenere aperto dal lunedì al sabato (NO FESTIVI);

3. per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:

a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
c. OG 5: dighe
d. OG: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica
h. OG 21: opere strutturali speciali
i. OG 23: demolizione di opere;

4. Edilizia-Dipintori-Impiantisti: di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 (attività edilizia libera) e 6 bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;

6. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti (NO DOMENICA E FESTIVI);

10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;

11. è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro.

Rimaniamo a disposizione allo 041-23.86.705-701

Cordiali saluti
Ufficio sindacale