Secondo l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, in caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 al 2 gennaio 2013, la detrazione del 55 per cento non si può cumulare con i contributi comunitari, regionali e con quelli locali previsti per obiettivi analoghi.
Si può cumulare, invece, la detrazione del 55 per cento, portata al 65 per cento dalla legge 90/ 2013 in caso di interventi effettuati dopo il 3 gennaio 2013 (si ricorda che dal 2015, al detrazione tornerà al 55 per cento, per poi scendere ulteriormente al 36); tuttavia, la detrazione è compatibile esclusivamente con specifici incentivi stabiliti da Regioni, Province e Comuni, sempre che tali incentivi, a loro volta, siano cumulabili con le detrazioni fiscali.
La cumulabilità, salvo i suddetti casi specificati, non è ammessa in caso di incentivi disposti da altre leggi nazionali per intereventi volti a migliorare l’efficienza energetica, quali il Conto energia, la detrazione fiscale del 50 per cento per interventi di ristrutturazione degli immobili, il credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute dal 2014 al 2016 o nel caso di strutture alberghiere esistenti alla data del primo gennaio 2012.