L’Inps, con la circolare 14.12.2011, n. 154, illustra la disciplina relativa al recupero dello sgravio contributivo in edilizia (11,50%) riferito al 2011. Per i datori di lavoro che non hanno ancora provveduto, avranno tempo fino al 16.03.2012 (scadenza del versamento della contribuzione riferita al periodo “febbraio 2012”) per eseguire le operazioni di conguaglio.
Come ottenere l’agevolazione?
Anzitutto bisogna possedere il Durc (anche con riferimento alle casse edili) e all’autodichiarazione di assenza di condanne, passate in giudicato, per violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente. Al fine di rendere tale dichiarazione, i datori di lavoro devono utilizzare il modello predisposto dall’Inps.
Nella circolare succitata, viene specificato che la dichiarazione di responsabilità deve essere comunque resa anche se l’azienda è in regola con gli aspetti contributivi, poiché l’autocertificazione attesta il possesso di una caratteristica diversa da quella riconosciuta dal Durc.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale arrivano le istruzioni dell’Inps che consentono di accedere a queste facilitazioni. La speciale riduzione contributiva in favore delle aziende edili è stata di recente modificata dalla legge 247/07.