Le aziende edili quest’anno avranno una contribuzione più leggera. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 266/2011 il decreto del ministero che riconosce il consueto sgravio previdenziale (Inps) e assistenziale (Inail) alle aziende di questo settore fissato a 11,50% .
Sono escluse le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, mentre possono beneficiare dello sgravio le società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile con riferimento ai soci lavoratori. Il beneficio contributivo opera sulla quota datoriale diversa da quella pensionistica e che riguarda i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
I requisiti
Per l’anno in corso il previsto decreto ministeriale conferma la misura già in essere da molti anni (11.50%), non vi saranno quindi differenze da sistemare.
La legge 248/06 ha subordinato la fruizione del beneficio al rispetto di particolari requisiti quali il possesso delle condizioni per il rilascio del Durc e l’assenza, per i datori di lavoro, di condanne passate in giudicato riferite a violazioni di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, commesse nei 5 anni prima della data di applicazione dell’agevolazione. Gli interessati dovranno presentare dichiarazione di responsabilità.
L’agevolazione è legata all’integrale rispetto della contrattazione collettiva e non compete quei lavoratori che hanno particolari agevolazioni contributive (ad esempio lavoratori in mobilità).
Lo sconto si applica sulle aliquote contributive in vigore nei settori industria e artigianato edile, al netto del contributo integrativo della disoccupazione (o,30%) nonchè di eventuali esoneri e/o misure compensative spettanti.