Il 9 ottobre 2011 entra in vigore il Regolamento comunitario 333/2011 sulla materia in oggetto. Il regolamento fissa i criteri secondo cui alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 205/10.
Dal 9 ottobre 2011, un rifiuto metallico cessa di essere tale al momento della cessione dal produttore ad altro detentore se soddisfa tutti i criteri stabiliti dal regolamento nell’art. 3, per i rottami di ferro e acciaio, e nell’art. 4 per i rottami di alluminio.
Nella sostanza, è necessario che all’atto della cessione, siano soddisfatti i seguenti elementi:
1 Requisiti stabiliti negli allegati I o II del Regolamento, secondo i casi.
2 Il produttore rilasci una specifica dichiarazione di conformità sui rottami ceduti, secondo il modello presente nell’Allegato III del Regolamento.
3 Il produttore adotti un sistema di gestione della qualità che dimostri l’effettiva applicazione di quanto previsto dal regolamento riguardo a controlli, monitoraggi e formazione del personale, da attivare per la corretta gestione del rottame.
Per quanto sopra, il regolamento risulterebbe di facile applicazione negli impianti di recupero rifiuti che trattano anche rottami ferrosi. Più complicata risulta l’applicazione del regolamento nelle piccole e medie imprese che producono i rottami in questione, soprattutto per l’adozione delle modalità di analisi, monitoraggio e gestione della qualità che stanno alla base della possibilità di gestire i rottami metallici come non rifiuti. Di conseguenza, è prevedibile che queste aziende continueranno a gestire i rottami metallici come rifiuti, affidandoli ad imprese abilitate al trasporto ed al recupero degli stessi.