La Corte di Cassazione, con la sentenza 22863 del 2011, depositata ieri, ha affrontato esplicitamente la complessa problematica relativa alla sorte dei debiti tributari in presenza di una società cancellata dal Registro delle imprese.

 

L’art. 2495 c.c. stabilisce che la cancellazione della società dal Registro delle imprese è condizione sia necessaria sia sufficiente per la sua estinzione, quindi non ha rilievo il fatto che, nel momento della cancellazione, fossero pendenti rapporti giuridici, anche di natura fiscale. Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata emessa nei confronti della società cancellata dal Registro imprese e, a sua volta, il ricorso in Commissione tributaria è stato proposto da un liquidatore che tale non era più, stante l’irreversibile effetto estintivo della cancellazione.

 

I giudici di Cassazione, affrontando anche incidentalmente varie questioni, stabiliscono innanzitutto che il ricorso proposto dal liquidatore per conto della società cancellata è chiaramente inammissibile, in quanto notificato in nome di un soggetto non esistente. Quindi, è stato accolto il ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, e la sentenza è stata cassata senza rinvio. Testualmente, si afferma che “la causa, anche sul versante del potere rappresentativo della [liquidatrice, nda] rispetto a società ormai definitivamente estinta (oltre che dell’interesse a proporre impugnazione avverso un atto comunque insuscettibile di produrre alcun effetto, a ragione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell’obbligazione afferente), avrebbe dovuto ritenersi insuscettibile di proposizione”. L’Ufficio avrebbe dovuto rivolgersi al liquidatore se in colpa