La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la  tassazione in sede di trasferimento della residenza di una società da uno Stato all’altro dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla tassazione nello Stato di provenienza. La Corte ha stabilito che l’imposizione di una exit tax da parte dello Stato di provenienza è legittima. Tuttavia, la riscossione dell’imposta deve essere differita al momento in cui la società emigrata realizzerà o non realizzerà la plusvalenza. Lo Stato di provenienza non è tenuto a computare in diminuzione dall’imponibile le minusvalenze maturate successivamente al trasferimento.

·    La normativa italiana (art. 166 del Tuir) prevede l’applicazione dell’exit tax ma solo quando il trasferimento della residenza fiscale riguardi un’impresa. Alla luce della sentenza della Corte Ue, dovrà essere modificato l’art. 166, consentendo il differimento opzionale dell’imposta.