Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti la cedolare secca, i redditi di lavoro dipendente e fondiari, l’IMU e l’IVIE.

 

Il contribuente che ha sostenuto, su uno stesso immobile, spese per un importo pari a euro 48.000, fino al 25.06.2012, e per euro 96.000, dal 26.06 al 31.12.2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26.06 in poi fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione più conveniente del 50%.

Inoltre, non è più necessaria la dichiarazione di esecuzione dei lavori per chi ha sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio superiori a 51.645,69 euro.

 

Di seguiti i punti salienti della circolare suddivisi per argomenti:

 

Spese per ristrutturazione edilizia

La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per i lavori che superano il limite di euro 51.645,69, non è necessaria anche se l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da euro 48.000 a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013. Sempre in tema di spese per interventi di recupero edilizio il contribuente che ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per un importo pari a euro 48.000, fino al 25.06.2012, e per euro 96.000, dal 26.06 fino al 31.12.2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26.06 in poi fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione del 50%.

 

Spese per riqualificazione energetica

Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta (2012 e 2013) e relativi allo stesso intervento, l’invio all’Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale deve essere effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 30.06.2013. Lo stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori, 90 giorni, è valido anche per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013.

 

Interessi su mutui “prima casa”

Il coniuge cointestatario del mutuo per la costruzione dell’abitazione principale può portare in detrazione la propria quota del 50% di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture di spesa per la costruzione, se sulle stesse è indicato che la spesa è stata sostenuta al 50% da ciascun coniuge.

 

Cedolare secca

Per i contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di revoca, l’opzione per la cedolare secca espressa nei modelli 730/2012 o Unico 2012 continua a essere valida sino alla fine del contratto di locazione, anche se non confermata per le annualità successive con il modello 69. Tuttavia, l’opzione per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non vincola all’applicazione di questo regime sino alla fine del contratto d’affitto potendo il contribuente scegliere di applicare il regime ordinario anche per fatti concludenti.

 

Ivie

Dal 2012 gli immobili all’estero soggetti all’Ivie non affittati sono esclusi dall’applicazione dell’Irpef. Il documento di prassi delle Entrate precisa che per questi immobili non deve quindi essere compilato il quadro della dichiarazione dei redditi relativo all’indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro Rw.

 

 

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