Il 22 febbraio scorso, la conferenza Stato – Regioni, ha approvato l’Accordo sulla formazione specialistica sulle attrezzature di lavoro, previsto all’art. 73 del D.Lgs. 81/08. L’Accordo riguarda, nella sostanza, le modalità di rilascio dei così detti “patentini” di macchine particolari quali, ad esempio: muletto, gru, piattaforma aerea, escavatore.

 

Le nuovi disposizioni entreranno in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si sottolineano i seguenti elementi:

–       Le attrezzature individuate e ricadenti nelle nuove disposizioni sono: piattaforme aeree, gru (comprese quelle su autocarro), carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo.

–     Tra i soggetti formatori abilitati all’erogazione della formazione sono compresi: associazioni di categoria o strutture formative di loro diretta emanazione; Regioni, provincie autonome ovvero enti accreditati autorizzati dalle stesse o cui le stesse regioni o provincie si rivolgano.

–     In relazione agli argomenti, le docenze devono essere effettuate da personale con esperienza triennale sia nel settore della formazione, sia in quello della prevenzione, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro nonché da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature oggetto della formazione.

–     La formazione è suddivisa in tre moduli: giuridico-normativo, teorico, pratico. La durata varia a seconda dell’attrezzatura (sono previsti percorsi formativi da 8 ore fino a 34 ore).

–     È obbligatorio l’aggiornamento quinquennale di durata minima pari a 4 ore di cui almeno 3 di pratica.

Alla data di entrata in vigore dell’accordo, salvo l’obbligo di aggiornamento, sono riconosciuti completamente i corsi già effettuati, che rispettino i requisiti previsti dal nuovo accordo. Per i corsi effettuati di durata inferiore a quella prevista dall’accordo ovvero non ancora completati, vige l’obbligo dell’aggiornamento (come previsto dalle nuove disposizioni), entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

 

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