In una nota, il Ministero del Lavoro chiarisce che la formazione in materia di sicurezza va aggiornata/integrata qualora il lavoratore, anche mantenendo la stessa qualifica, sia destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Nel caso di trasferimento di un lavoratore in altro reparto/ufficio della stessa realtà produttiva per lo svolgimento delle medesime mansioni, il datore di lavoro valuterà l’opportunità effettiva di aggiornamento/integrazione della formazione in relazione alla formazione già posseduta dal lavoratore stesso.
In questo caso, infatti, una volta valutata la situazione, il datore di lavoro potrebbe verificare che non sia necessario integrare/aggiornare la formazione posseduta dal lavoratore.
Per maggiori informazioni clicca qui e scarica la nota di riferimento del Ministero del Lavoro