Il 23 maggio scorso (dopo la proroga di gennaio) è entrato in vigore il DM 11/04/11 riguardante le modalità ed i soggetti abilitati (comprese le procedure di abilitazione), per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (previste all’art. 71 del D.Lgs.81/08).

Tra le attrezzature da sottoporre a verifica periodica sono presenti in particolare: apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg, apparecchi di sollevamento persone, attrezzature e insiemi a pressione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto il il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il “Primo Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche” previsto dalla normativa in esame.

 

Attenzione alle procedure di verifica:

Il datore di lavoro richiede la prima verifica ovvero quella periodica al soggetto pubblico competente. Qualora tale soggetto non agisca nei termini previsti (entro 60gg dalla richiesta per la prima verifica ed entro 30gg per le verifiche periodiche), il datore di lavoro deve incaricare altro soggetto abilitato, comunicandone preventivamente gli estremi al soggetto titolare della funzione (INAIL, ASL o ARPA, secondo i casi).

Le tariffe per il servizio saranno stabilite con decreto entro 180 giorni. I compensi dovuti al soggetto abilitato, che interviene in sostituzione del soggetto pubblico, titolare della funzione, non possono differire in eccesso o in difetto oltre il 15% rispetto alle tariffe attualmente applicate da INAIL, ASL o ARPA, ovvero rispetto alle tariffe stabilite dal futuro decreto.

Il decreto stabilisce che INAIL è il soggetto competente per la prima verifica mentre le ASL (o le ARPA, nelle regioni ove a questo ente sono state attribuite le specifiche funzioni), sono i soggetti competenti per le verifiche periodiche.

Il decreto stabilisce poi le modalità con cui soggetti diversi da INAIL, ASL e/o ARPA, possano essere abilitati per le verifiche e la relativa procedura per l’intervento di tali soggetti in sostituzione dei soggetti pubblici indicati.

Al tempo stesso, il decreto stabilisce che il soggetto pubblico competente può direttamente avvalersi di soggetti abilitati per la propria funzione di verifica, dandone informazione ai datori di lavoro richiedenti.