Col nuovo regime, i contribuenti minimi che non rientrano nei superminimi (forfait del 5%), dal 1°gennaio 2012 ritornano contribuenti normali ai fini Iva. I “vecchi minimi”, di regola, sono le persone fisiche che hanno iniziato l’attività prima del 2008 e che devono determinare l’eventuale Iva detraibile sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali.  L’Iva per la rettifica dovuta dai contribuenti che, da soggetti “normali” Iva sono passati, dal 2008 al 2011, al regime dei minimi, doveva essere versata  come prima o unica rata  entro il termine previsto per il versamento del saldo Iva per l’anno precedente a quello di applicazione del regime; le rate successive, invece, dovevano essere  versate  entro i termini del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef.

 

I contribuenti in regime normale Iva che erano già attivi nel 2011, se dal 2012 passano al nuovo regime dei superminimi (forfait del 5%), nel modello Iva 2012 devono compilare il rigo VA14:

 

  • la casella 1 va barrata per comunicare che è l’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime dei superminimi escluso da Iva (vedi Decreto legge 98/11);

 

 

  • nel campo 2 si indicherà l’ammontare complessivo della rettifica dell’Iva già detratta in riferimento al modificato regime.

 

Infine, non si segnala alcuna conseguenza né per i soggetti che nel 2012 passano ai superminimi dal vecchio regime dei minimi, né per coloro che non hanno detratto l’Iva prima del passaggio ai superminimi.

 

Cosa può recuperare il vecchio minimo che dal 2012  è contribuente Iva normale?


Il “vecchio minimo” può recuperare:

 

  • l’Iva non detratta sulle merci e materie prime acquistate durante la vigenza del regime dei minimi e in rimanenza al 31/12/2011;

 

  • l’Iva pagata sui beni acquistati prima dell’ingresso nel regime dei minimi che avevano comportato la rettifica a debito: in questo caso viene recuperata l’Iva sui beni residui in rimanenza al 31/12/2011. In caso di acquisto di beni strumentali ammortizzabili è possibile recuperare parte dell’Iva non detratta, in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

 

La rettifica Iva , a seguito del passaggio dal vecchio minimo a contribuente normale Iva dal 2012, dovrà essere indicata nella dichiarazione annuale Iva 2013, per l’anno 2012, nel riquadro VF acquisti, rigo VF56.

 

Nel rigo VF56 “totale rettifiche” si deve indicare l’iva spettante in detrazione al netto della parte eventualmente già usata in diminuzione dell’eventuale importo delle rate ancora dovute per la rettifica a seguito dell’ingresso al regime dei vecchi minimi (vedi Legge 244/2007).

 

E i “superminimi” come devono calcolare il debito Iva?


La rettifica Iva a “sfavore” devono farla quei contribuenti che, in regime normale Iva, erano in attività nel 2011 e che dal 2012 sono passati al nuovo regime dei superminimi col forfait del 5%.

 

La rettifica riguarda l’iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o usati,  eccetto i beni ammortizzabili e i beni immateriali, la cui rettifica va fatta solo se non ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione o 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione qualora si tratti di fabbricati.

 

La rettifica Iva non va fatta per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 € e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%.

 

Per segnalare la rettifica Iva per l’anno 2011, nel modello Iva 2012, si deve compilare il rigo VA14 “Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.