Nessuno panificatore operante in regioni diverse dalla Toscana potrà utilizzare per la propria produzione il nome pane toscano e sue declinazioni (es. pane tipo toscano, toscanello, toscanuccio ecc..), mentre il prodotto stesso potrà essere regolarmente commercializzato sia sul mercato nazionale che comunitario.

Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2016 in Gazzetta Ufficiale UE del 4/3/2016, la Commissione dell’UE ha dato il via libera al riconoscimento della Denominazione di origine protetta DOP per il Pane Toscano.

L’attività di vigilanza a partire dal 25 Marzo p. v. potrà perseguire eventuali azioni scorrette per imitare o falsificare il Pane Toscano DOP.

L’areale di produzione comprende l’intera regione Toscana per cui, come prevede la norma, solo i panificatori che esercitano l’attività in questa regione sono abilitati ( aderendo al sistema di certificazione CSQA/Consorzio di Promozione e Tutela) alla produzione con denominazione Pane Toscano DOP.

La denominazione di origine protetta «Pane Toscano» è propria quindi del pane ottenuto mediante l’antico sistema di lavorazione in uso in Toscana che prevede l’esclusivo impiego del lievito madre (o pasta acida), dell’acqua e della farina di grano tenero tipo “0”, contenente il germe di grano, prodotta da varietà di grano coltivate nell’areale di produzione. Tre soli ingredienti, quindi: farina, acqua e lievito madre e rigorosamente senza sale.