Dopo la conversione in legge del Dl 16/2012 cambia la base imponibile dell’imposta patrimoniale sugli immobili all’estero che si deve versare con l’Unico 2012 in una sezione apposita. Quindi le persone fisiche residenti in Italia che hanno detenuto nelo scorso anno immobili e attività finanziarie oltre confine dovranno prima di tutto compilare correttamente il quadro RM nella sezione XVI.

La stesura definitiva prevede che il valore degli immobili sia pari a quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento d’imposta. Solo in mancanza di quest’ultimo si utilizza il costo d’acquisto e, ove anch’esso non fosse noto, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.