Lo scorso 27 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n° 74/2013 in materia di impianti termici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. In particolare è stato modificato il ruolo del “TERZO RESPONSABILE”.

 

Di seguito i punti più qualificanti:

 

1. Il responsabile dell’impianto termico del condominio è l’Amministratore, al quale sono affidati l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. L’Assemblea condominiale può affidare tale incarico, con contratto scritto, ad un “Terzo responsabile”.

 

2. Nel caso di impianto non conforme prima dell’affidamento dell’incarico, la delega al “Terzo responsabile” NON può essere rilasciata, SALVO che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla messa a norma.

 

3. Dopo l’affidamento dell’incarico al “Terzo responsabile”, se l’impianto diviene non conforme, quest’ultimo deve comunicare tempestivamente in forma scritta all’Amministratore l’esigenza di effettuare gli interventi. L’Amministratore dovrà convocare immediatamente l’assemblea per autorizzare, tramite delibera, l’effettuazione delle opere con l’individuazione della relativa copertura economica. La delibera dell’Assemblea dev’essere votata entro 10 giorni dalla comunicazione realizzata dal Terzo responsabile all’Amministratore. Se ciò non avviene, decade la delega a “Terzo responsabile” e quest’ultimo dovrà immediatamente informare l’Ente preposto ai controlli della decadenza e dei motivi che l’hanno determinata. A questo punto la responsabilità dell’impianto torna in capo all’Amministratore.

 

 

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