Con la Circolare n. 36 del 28 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora in materia di imposta sostitutiva del 10 % da applicare agli emolumenti relativi alla produttività aziendale.
Con una Circolare congiunta dell’Agenzia stessa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 maggio 2011 era stato stabilito che, considerate le condizioni di incertezza nell’ambito di applicazione di tale imposta sostitutiva, ai sostituti d’imposta che avessero applicato, nei mesi di gennaio e febbraio, la detassazione seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non sarebbero state applicate le sanzioni. Ciò a patto che i sostituti d’imposta avessero provveduto a versare la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.
L’Agenzia delle Entrate, in accordo con il Ministero del lavoro, con la Circolare del 28 luglio, ha differito al 16 dicembre 2011 il termine suddetto previsto per effettuare la regolarizzazione. Tale termine riguarda anche eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.