Come da risoluzione nr.121/E dell’Agenzia delle Entrate , rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie. Tali conclusioni non appaiono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza  5.05.2009, n. 5270. Infatti, la fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda un atto di finanziamento con iscrizione di ipoteca volontaria, riqualificato dall’Ufficio delle entrate quale “atto di dilazionamento di un debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario”.

 

L’istituto erogante, di fatto, concede al proprio cliente modalità e tempi diversi  rispetto a quelli originariamente pattuiti, per rientrare da indebitamenti pregressi. Con riferimento a tale ipotesi, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “… laddove ci si trovi di fronte ad una situazione … che presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, mentre ciò che diviene oggetto di regolamento negoziale è il termine della sua restituzione, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento ma piuttosto modalità e i tempi di recupero del credito”.