L’Agenzia delle Entrate fornisce, con la circolare n. 29/E una serie di importanti chiarimenti relativi agli di strumenti di finanziamento per le imprese
L’Agenzia delle Entrate fornisce, con la circolare n. 29/E una serie di importanti chiarimenti relativi agli di strumenti di finanziamento per le imprese e, in particolare, alla deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni. Le Entrate, dunque, ricordando le nuove possibilità messe a disposizione dal del decreto legge 22 giugno 2012, (ovvero la possibilità, anche per le imprese domestiche di piccole e medie dimensioni, di emettere obbligazioni e le cambiali finanziarie), fanno presente che, ad esse, è stato esteso il regime previsto dal decreto legislativo n. 239 del 1996.
“Inoltre – continua la circolare -, a favore degli emittenti dei predetti strumenti finanziari è consentita la deducibilità degli interessi passivi sostenuti senza dover tener conto delle limitazioni previste dall’articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 che, come noto, condiziona la misura della deducibilità sulla base dei parametri di rendimento del prestito obbligazionario”. Ciò significa che gli interessi passivi sono deducibili, e lo sono secondo le regole specificate dall’articolo 96 te Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, “le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio”.
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30 settembre 2014