La seconda rata dell’IMU 2013 (in scadenza il prossimo 16 dicembre) non è dovuta sui fabbricati “costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” almeno finché permane la destinazione alla vendita e non vengano locati. L’IMU resta, invece, dovuta fino al 30 giugno 2013, quindi a titolo di prima rata. A stabilirlo è l’art. 2 del D.L. n. 102/2013.
Ciò significa che le imprese edili non sono tenute al pagamento dell’Imu di dicembre se gli immobili costruiti sono destinati alla vendita e tale situazione non è mutata nel corso dell’anno. Per quegli immobili messi invece in locazione l’obbligo di assolvere l’imposta permane. La stessa norma dispone anche che, per tali immobili, dal 1° gennaio 2014 l’IMU non sia dovuta.
Con la Risoluzione n. 11/DF del Dipartimento delle Finanze dell’11 dicembre 2013, viene precisato che per “fabbricati costruiti” devono intendersi anche i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice e sui quali essa procede ad interventi incisivi di recupero. Pertanto, anche questi ultimi fabbricati sono esenti dall’IMU (seconda rata 2013 e poi a regime dal 1° gennaio 2014), però solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori si ristrutturazione.
In sostanza, l’esenzione IMU riguarda tanto gli immobili di nuova costruzione (anche non residenziali) quanto gli edifici acquistati dai costruttori e destinati alla vendita ma rimasti invenduti, a patto che su di essi siano stati realizzati interventi di incisivo recupero. Non sono esenti, invece, gli immobili sui quali siano stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Per maggiori informazioni clicca qui e leggi la Risoluzione n.11/DF del Ministero dell’Economia.