L’obiettivo di procedere con una riforma Imu era stato inserito in uno dei primi provvedimenti del governo Letta, che ha sospeso il pagamento della rata di giugno sulla prima casa. Parliamo del Dl 54/2013, in vigore dal 22 maggio scorso, il quale prevede che i contribuenti che non hanno pagato la rata di giugno siano tenuti al versamento nel mese di settembre, nel caso che entro fine agosto non ci sia una revisione più ampia delle tasse sugli immobili.

 

Nella prossima riunione di maggioranza, fissata per il 18 luglio, verranno prese le prime decisioni concrete sui contenuti della legge. Ricordiamo che, secondo quanto scritto nel Dl, la riforma dovrà contenere forme di deducibilità per le imprese dell’imposta pagata sugli immobili utilizzati per attività produttive.

 

Si ricorda che il decreto che ha sospeso la rata Imu di giugno su prime case e terreni agricoli è ufficialmente in vigore dal 22 maggio 2013, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 2013. Oltre all’impegno sulla deducibilità per immobili d’impresa e sulla riforma di Imu e Tares.

 

Per quanto riguarda la riforma Imu e Tares, nel decreto si conferma anche il progetto di una “complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare”, compreso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Quindi, prende corpo l’ipotesi di una sorta di Service Tax che assorba Imu e Tares.

 

C’è anche la clausola di salvaguardia, in base alla quale se entro il 31 agosto non sarà pronta la riforma, bisognerà pagare la prima rata IMU sospesa in giugno, con nuovo termine 16 settembre. Vengono anche ben specificati gli immobili su cui scatta la sospensione:

Prima casa e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (appartamenti di lusso, ville, castelli e palazzi storici).

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 8 del Salva Italia, Dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011).

 

 

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