Aliquota ridotta: sull’abitazione principale e sulle sue pertinenze l’aliquota base con una detrazione di 200 euro maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che abbia dimora e residenza nella stessa casa.
Aliquota ordinaria: sugli immobili diversi dalla prima casa, si paga l’aliquota ordinaria dello 0,76% modificabile dello 0,3%in più o in meno dai Comuni. Sugli immobili locati, l’aliquota può essere ridotta dai Comuni fino allo 0,4%. Sui rurali strumentali è invece lo 0,2% (riducibile allo 0,1%).
Per quanto riguarda la tassazione sull’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, concessa a tutti a prescindere dal reddito. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino ad un massimo di 8 figli), purchè abbia dimora e residenza nell’abitazione principale.
Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l’abitazione principale (0,4%su base nazionale) le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie e posti auto), nella misura massima di un’unità per ogni categoria. Il limite si applica anche alle pertinenze iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Le case concesse in uso gratuito ai parenti, anche con contratto di comodato registrato, sono considerate come seconde case e versano l’Imu con l’aliquota ordinaria (0,76% il livello di base fissato dalla norma nazionale). Con l’Ici, invece, in molti comuni erano “assimilate” all’abitazione principale e quindi esentate dall’imposta.
Le abitazioni sfitte sono considerate “seconde case” e sono tassate con aliquota Imu ordinaria dello 0,76%, che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3% anche prevedendo un prelievo più elevato.
Sulle case date in affitto si applica l’aliquota ordinaria dello 0,76%, sia per i contratti liberi che per quelli a canone concordato. Questi ultimi, soprattutto, pagavano in molte città un’Ici ridotta (fino allo 0,1%)o erano esentanti se la casa era usata come abitazione principale dall’inquilino. Nel decreto sul federalismo municipale, il prelievo sugli immobili locati era dimezzato: ora viene lasciata ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota fino allo 0,4%.
Secondo le correzioni dettate dalla legge di conversione del Dl. 16/2012, l’abitazione principale è quella in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare risiedono abitualmente