Firmato il decreto “Coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005”.
Il decreto prevede l’obbligo di riportare nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita, l’indicazione del Paese di origine e verrà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Nel provvedimento, inoltre, è prevista un’altezza minima obbligatoria dei caratteri (2 mm).
Il decreto considera solo gli alimenti che in Ue devono riportare, in via obbligatoria, l’indicazione di origine: carni bovine e di pollame, olio di oliva, latte fresco, passata di pomodoro e miele.
È previsto un periodo di 180 giorni, dall’entrata in vigore del decreto, per lo smaltimento delle scorte e per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
Fermo restando l’applicazione di disposizioni specifiche in materia di rintracciabilità, gli operatori del settore alimentare devono conservare le seguenti informazioni:
– nome, indirizzo del fornitore e identificazione del materiali e dei prodotti forniti;
– nome, indirizzo del cliente, diverso dal consumatore finale, e Identificazione del prodotti consegnati;
– data della transazione o della consegna;
– volume, se del caso, o quantità dei materiali e del prodotti forniti.
Nel caso in cui sia conservata la stampa del registri di rintracciabilità, questi devono riportare già la data e l’ora della consegna, nonché il nome e l’indirizzo del fornitore e del cliente. In caso contrario, deve essere specificamente registrata la data, nonché l’ora se viene effettuata più di un’erogazione o di una consegna in un determinato giorno.
fonte: alimenti&bevande
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