E’ stata rivalutata la retribuzione oraria dei lavoratori. La modifica è stata effettuata tenendo conto della variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, come ha rilevato l’Istat, nel 2013 è stata pari all’1,1%.

 

L’Inps ricorda che per la maggior parte dei lavoratori i contributi pensionistici ed assistenziali non possono essere calcolati su imponibili giornalieri inferiori a quelli che stabilisce la legge. L’Istituto di previdenza, inoltre, fa presente che “la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge”.

 

I datori di lavoro che non aderiscono alla disciplina collettiva “sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva”.

 

Va, infine, sottolineato che il minimo contrattuale non “sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera”.

 

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