Con il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/16), il tasso di interesse legale diminuirà ulteriormente a partire dal primo gennaio 2017.
Vista la riduzione dei rendimenti dei titoli di Stato di breve durata e l’andamento dell’inflazione, la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,1 per cento annuo, con decorrenza dal 1° di gennaio 2017, raggiungendo così il minimo storico dal 1942.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2015, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2016.
Il Ministro: Padoan