Per il calcolo dell’utile alla deduzione dalle imposte sui redditi correlata al costo del lavoro non si tiene mai conto della deduzione parallela introdotta dal D.L. 185/2008 (pari al 10%), attualmente ridimensionata alla sola componente degli interessi passivi.
L’eventuale fruizione della deduzione forfetaria del 10% non rileva ai fini del calcolo della deduzione analitica solo se al valore della produzione netta hanno concorso anche interessi passivi non dedotti. Se però il contribuente ha beneficiato del forfait esclusivamente su spese per il personale dipendente poiché non aveva sostenuto costi per oneri finanziari, l’importo massimo ammesso a rimborso deve essere calcolato tenendo conto dell’Irap già dedotta in relazione al medesimo periodo di imposta.
Leggi la circolare dell’Agenzia delle Entrate.