JOB SHARING: CONTRATTO DI RETE ANCHE PER GLI AGRICOLTORI – Anche per le imprese agricole arriva il job sharing, altrimenti detto contratto di rete o contratto di lavoro ripartito. Si tratta di un particolare rapporto di lavoro nel quale due lavoratori «assumono in solido – spiega l’Inps – l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. In pratica due persone si dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro».
Questo consente ai lavoratori di gestire in maniera autonoma e discrezionale, secondo le proprie esigenze, la prestazione lavorativa. La normativa conferisce una veste giuridica a situazioni che, di fatto, già esistevano. A differenza di quanto avveniva in svariate circostanze, tuttavia, la legge limita a due il numero massimo di lavoratori che possono sottoscrivere un contratto di lavoro ripartito. Con il decreto firmato il 14 gennaio 2014 dal Ministro del Lavoro Giovannini vengono definiti il campo di applicazione, i soggetti e le modalità del contratto di rete, con cui le imprese agricole potranno procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti.
CARATTERISTICHE E RIFERIMENTI NORMATIVI – Il contratto di rete è stato creato dal Pacchetto occupazione del giugno 2013 (d.l. n. 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013). Ebbene, il ministero del Lavoro, il 14 gennaio del 2014, ha provveduto anche all’emanazione delle norme attuative, stabilendo che il job sharing si applica anche alle «assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero riconducibili dallo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, nonché presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento sono imprese agricole».
Il ministero ha, inoltre, decretato che tutti gli adempimenti e le comunicazioni sono effettuati dall’impresa capogruppo, laddove i contratti di rete siano sottoscritti da gruppi di impresa; dal proprietario, laddove più imprese siano riconducibili al medesimo proprietario. Se le imprese, invece, sono riconducibili a proprietari legati da rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, gli adempimenti e le comunicazioni saranno effettuati da un incaricato indicato tramite un accordo che dovrà essere depositato presso le associazioni di categoria.