La legge di “Stabilità 2013” ha introdotto delle novità in materia di deducibilità dei costi delle auto aziendali riducendo la percentuale di deducibilità per le auto possedute da imprese e professionisti dal 40 al 20%.

La decorrenza di questa nuova disposizione è dal 1° gennaio 2013 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e riguarderà oltre alla spesa dell’acquisto di:

  • autovetture ed autocaravan,
  • ciclomotori e motocicli,

utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, anche tutti i costi relativi :

 

  • ammortamenti
  • leasing
  • noleggio
  • carburanti
  • manutenzioni
  • bolli
  • assicurazioni
  • pedaggi autostradali

 

Rimangono invece , con riferimento ai veicoli sopra citati, i due limiti di deducibilità che operano congiuntamente:

  • un limite di deducibilità percentuale che, come visto sopra, passa dal 40% al 20%;
    • ed un limite di valore fiscalmente riconosciuto (rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione);

 

Rimane invariato anche Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto che continuerà ad essere:

  1. € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan ;
  2. € 4.131,66 per i motocicli;

3.  € 2.065,83 per i ciclomotori.

 

In base alle nuove disposizioni, quindi, il costo massimo fiscalmente deducibile è pari rispettivamente a:

  • € 3.615,20               (20%    di € 18.075,99);
  • €    826,33               (27,5% di €   4.131,66);
  • €    413,17               (27,5% di €   2.065,83).

 

Nulla cambia per quanto concerne la detrazione dell’iva che continuerà ad essere detratta nella misura ridotta del 40%

 

Rimane invece:

la deducibilità al 100% sia per l’acquisto che per i costi generali inerenti a:

  • autoveicoli adibiti ad uso pubblico (taxi e noleggio con conducente)
  • autocarri , autotreni,autoarticolati, trattori stradali
  • bene “esclusivamente strumentale” nell’attività caratteristica dell’impresa ( scuola guida, pompe funebri ecc.)

 

ed il limite di deducibilità pari all’80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio ed il 70% in caso di veicolo dato in uso promiscuo ai dipendenti.

 

In sintesi :

 

soggetti Utilizzo del veicolo Deducibilita’ al 31/12/12 Deducibilità dal 01/01/13
impresa Esclusivamente strumentale all’attività

100%

100%

“”””””””” Uso pubblico

100%

100%

“”””””””””””” Uso promiscuo ai dipendenti

90%

70%

“”””””””””””” Altro uso

40%

20%

Professionisti Uso promiscuo ai dipendenti

90%

70%

Altro uso

40%

20%

Agenti e Rappresentanti

80%

80%