La legge di “Stabilità 2013” ha introdotto delle novità in materia di deducibilità dei costi delle auto aziendali riducendo la percentuale di deducibilità per le auto possedute da imprese e professionisti dal 40 al 20%.
La decorrenza di questa nuova disposizione è dal 1° gennaio 2013 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e riguarderà oltre alla spesa dell’acquisto di:
- autovetture ed autocaravan,
- ciclomotori e motocicli,
utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, anche tutti i costi relativi :
- ammortamenti
- leasing
- noleggio
- carburanti
- manutenzioni
- bolli
- assicurazioni
- pedaggi autostradali
Rimangono invece , con riferimento ai veicoli sopra citati, i due limiti di deducibilità che operano congiuntamente:
- un limite di deducibilità percentuale che, come visto sopra, passa dal 40% al 20%;
- ed un limite di valore fiscalmente riconosciuto (rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione);
Rimane invariato anche Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto che continuerà ad essere:
- € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan ;
- € 4.131,66 per i motocicli;
3. € 2.065,83 per i ciclomotori.
In base alle nuove disposizioni, quindi, il costo massimo fiscalmente deducibile è pari rispettivamente a:
- € 3.615,20 (20% di € 18.075,99);
- € 826,33 (27,5% di € 4.131,66);
- € 413,17 (27,5% di € 2.065,83).
Nulla cambia per quanto concerne la detrazione dell’iva che continuerà ad essere detratta nella misura ridotta del 40%
Rimane invece:
la deducibilità al 100% sia per l’acquisto che per i costi generali inerenti a:
- autoveicoli adibiti ad uso pubblico (taxi e noleggio con conducente)
- autocarri , autotreni,autoarticolati, trattori stradali
- bene “esclusivamente strumentale” nell’attività caratteristica dell’impresa ( scuola guida, pompe funebri ecc.)
ed il limite di deducibilità pari all’80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio ed il 70% in caso di veicolo dato in uso promiscuo ai dipendenti.
In sintesi :
soggetti | Utilizzo del veicolo | Deducibilita’ al 31/12/12 | Deducibilità dal 01/01/13 |
impresa | Esclusivamente strumentale all’attività |
100% |
100% |
“”””””””” | Uso pubblico |
100% |
100% |
“”””””””””””” | Uso promiscuo ai dipendenti |
90% |
70% |
“”””””””””””” | Altro uso |
40% |
20% |
Professionisti | Uso promiscuo ai dipendenti |
90% |
70% |
Altro uso |
40% |
20% |
|
Agenti e Rappresentanti |
80% |
80% |