Il ministero dei Trasporti ha diffuso una circolare che spiega come individuare la figura del caricatore, che rientra le quelle che possono rispondere di eventuali corresponsabilità nella violazione da parte degli autotrasportatori delle norme del Codice della Strada (Legge 286).
Il testo ricorda innanzitutto che il “caricatore” ha la responsabilità sia della sistemazione delle merci sul veicolo, sia di eventuali violazioni delle norme sui pesi massimi consentiti (ossia il sovraccarico). Risulta che in molti casi, il caricatore operI  a “fine linea”, seguendo le istruzioni del proprietario della merce quando la ritira dal magazzino, oppure dell’autista del camion quando lo sta caricando. Dopo tali premesse, la circolare fornisce alcune indicazioni per individuare il “caricatore” ai fini delle norme sulla corresponsabilità. Per farlo, separa il caso di presenza di un contratto di movimentazione in magazzino scritto da quello verbale.