“L’impresa agrituristica non può fallire”, questo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 8690 del 10 aprile 2013. La Cassazione ricorda come al fine di accertare la natura commerciale od agricola di un’impresa, rilevante al fine di stabilire se la stessa sia soggetta a fallimento, sia necessario fare affidamento ai criteri generali ed uniformi, valevoli per l’intero territorio nazionale.

 

La presunzione della natura agricola è attestata dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, riservata alle imprese agricole, e dalla certificazione rilasciata dalla provincia, attestante la prevalenza del volume di lavoro richiesto per l’attività florovivaistica e di produzione di frutta biologica rispetto a quello richiesto per l’attività agrituristica.