Con la “manovra” della scorsa estate (DL 78/2010) è stato introdotto un nuovo adempimento relativo alle operazioni intracomunitarie che gli operatori italiani intendono eseguire (con operatori residenti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea).

Il nuovo provvedimento, che ha come obiettivo il monitoraggio continuo dei soggetti che eseguono operazioni intracomunitarie, è stato sollecitato (non solo all’Italia, ma a tutti i Paesi aderenti) dalla Commissione Europea, vista la grande quantità di frodi fiscali in materia di iva che vengono poste in essere.

L’Agenzia delle Entrate, per creare l’archivio di tutti gli operatori in questione ha introdotto nuove regole a seconda che si tratti di soggetti che intraprendono ora l’esercizio d’impresa e si rivolgono all’Agenzia per chiedere l’attribuzione della partita iva o che si tratti di soggetti già titolari di partita iva.

L’archivio in questione viene chiamato VIES (Vat Information Exchange System).

Nuovi soggetti iva
In occasione della presentazione all’Agenzia delle Entrate, o al Registro delle Imprese, della “Dichiarazione di inizio attività”, i nuovi soggetti devono esprimere l’eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie.
Nel quadro “I” (dati relativi all’attività esercitata), nella parte relativa alle “operazioni intracomunitarie” devono essere indicati il “volume degli acquisti presunto” e/o il “volume delle cessioni presunto”.

Soggetti già titolari di partita iva
Questi soggetti possono, con apposita istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate:
a.    dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie,
b.    comunicare la revoca della volontà precedentemente espressa.

Due casi particolari:
Soggetti con dichiarazione di inizio attività presentata nel periodo 31 maggio 2010 / 28 febbraio 2011
Questi soggetti vengono inseriti d’ufficio nell’archivio VIES se:
–    hanno presentato la dichiarazione di inizio attività manifestando la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie,
–    non hanno manifestata alcuna volontà al momento dell’inizi dell’attività,m ma nel secondo semestre 2010 hanno posto in essere operazioni intracomunitarie e hanno presentato i relativi elenchi riepilogativi.
Se intendono eseguire operazioni intracomunitarie, devono dichiarare la loro volontà in questo senso mediante l’istanza all’Agenzia di cui si è detto.

Soggetti con dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31 maggio 2010
Anche questi soggetti vengono inseriti d’ufficio nell’Archivio VIES se:
–    hanno presentato elenchi riepilogativi Intrastat delle operazioni intracomunitarie negli anni 2009 e 2010,
–    hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2009.

Tutti i soggetti che non sono in possesso dei requisiti sopra riportati, se intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, devono chiedere l’inserimento nell’archivio VIES presentando l’istanza già richiamata.

Il diniego o la revoca dell’autorizzazione
L’Agenzia delle Entrate ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della “dichiarazione di volontà di eseguire operazioni intracomunitarie” per
–    verificare che i dati forniti siano completi ed esatti,
–    eseguire una prima valutazione dei dati e del rischio sulla base del tipo di attività e delle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria e gestionale,
–    emettere l’eventuale provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad eseguire operazioni intracomunitarie.

I controlli vengono eseguiti oltre che utilizzare le banche dati già esistenti presso l’Agenzia delle Entrate, anche confrontando i dati disponibili con le informazioni acquisite presso altre A>mmin istrazioni.
Se entro i 30 giorni l’Agenzia non comunica il provvedimento di diniego, il soggetto viene inserito nell’archivio VIES è può in iniziare ad eseguire operazioni in tra comunitarie (principio del “silenzio assenso”).

Il provvedimento di diniego è fondato su numerosi elementi, tra cui:
–    situazioni che comportano la cessazione d’ufficio della partita iva (esempio: soggetto che si dichiara inattivo),
–    analisi del rischio della posizione del contribuente,
–    soggetto che non ha comunicato “variazioni” o che ha comunicato “variazioni” false,
–    riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi iva,
–    precedentemente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare, degli amministratori o dei soci.

Nei confronti di soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate ha sei mesi di tempo dal ricevimento della “dichiarazione di volontà” per approfondire i controlli già eseguiti (o non ancora eseguiti) in sede di inserimento nell’archivio VIES. .

A seguito di questi controlli, l’Agenzia delle Entrate può emettere un provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad eseguire operazioni intracomunitarie.