Con la sentenza 23171/2016 la Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole di omicidio colposo uno dei due committenti dell’opera, per il decesso di un operaio caduto dall’alto in un cantiere “sotto soglia“, ove non è obbligatoria la nomina di un Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori (CSP-CSE). Inizialmente la Corte di Appello di Napoli aveva condannato per omicidio colposo entrambi i committenti di un fabbricato. Uno dei due ha però dimostrato la sua estraneità al cantiere in quanto solo finanziatore dell’opera. Il cantiere risultava irregolare per una serie di motivi:
• presenza di manodopera non autorizzata
• mancanza di qualsiasi dotazione di sicurezza normativamente prevista (dpi, caschi, cinture di sicurezza, ecc.)
• mancato allestimento di opere provvisionali
• non era stato adottato il Piano di sicurezza (POS)
La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato da uno dei due committenti, ha però confermato la condanna al solo committente che svolgeva un ruolo attivo nel cantiere. In base all’art. 89 del dlgs 81/2008, nei cantieri “sotto soglia” egli avrebbe potuto designare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell’incarico e dei poteri conferiti. Se ciò non avviene il committente assume posizione di assoluto garante ed è il diretto responsabile del cantiere.
La condanna per omicidio colposo è stata quindi confermata per il committente.