La recente circolare 49/2013 dell’INPS ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro in materia di lavoro accessorio, con particolare riferimento al nuovo ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, non più soggetto a limitazioni di carattere soggettivo o oggettivo (eccetto il settore agricolo) ma esclusivamente a limiti di carattere economico.
Sul punto, si rammenta che:
– limite di compensi: ai compensi da lavoro accessorio si applica il limite di €.5.000 nel corso di un anno solare per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti
– committenti “imprenditori commerciali” o “professionisti”: è previsto l’ulteriore limite di €. 2.000 per committente
– monitoraggio: in attesa di una specifica funzionalità finalizzata al monitoraggio, il committente può richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al mancato superamento dei limiti di cui sopra; ferma restando l’effettuazione degli adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, l’acquisizione della suddetta dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze sanzionatorie.