Il 22 febbraio 2014, con la conversione in legge del decreto Destinazione Italia (emanato il 23 dicembre 2013), è stata modificata la disciplina sanzionatoria del lavoro irregolare e del mancato rispetto del giusto riposo giornaliero e settimanale.
Il ministero del Lavoro, con una circolare, ricorda, anzitutto, che le sanzioni per i datori di lavoro che assumono in nero sono state aumentate del 30%. Tuttavia, non viene più applicata la procedura di diffida, salvo per le irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore della legge. Il ministero, in tal senso, chiarisce che per le violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 in poi (ovvero, dall’entrata in vigore della legge n. 9/2014) si applicano le nuove sanzioni, ma non la procedura di diffida; per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 (cioè, il giorno precedente all’entrata in vigore della legge n. 9/2014), si applicano le nuove misure delle sanzioni e anche la procedura di diffida; per le violazioni commesse prima del 24 dicembre 2013 (quando è entrata in vigore del dl n. 145/2013) si applica la vecchia disciplina).
Altra questione fondamentale è l’individuazione del momento dell’illecito. Il ministero precisa che esso coincide con la cessazione della condotta. Se, per esempio, un datore di lavoro assume in nero prima del 24 dicembre 2012 e tale rapporto cessa il 10 gennaio 2013 si applicherà il regime previsto per le violazioni compiute tra il 24 dicembre 2013 e il 21 febbraio 2014 (lo ricordiamo, il giorno precedente all’entrata in vigore della legge n. 9/2014).
Gli importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono di 1.950 e di 3.250 euro nei casi in cui, rispettivamente, si ravvisino ipotesi di lavoro irregolare o di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Tali importi sono stati maggiorati anch’essi del 30% rispetto ai precedenti.
Nei casi di violazioni in materia di giusto riposo giornaliero e settimanale e di orario settimanale, poi, gli importi delle sanzioni sono duplicati. In particolare, la durata media dell’orario di lavoro dovrà essere calcolata su un periodo non superiore ai 4 mesi (salvo diverse disposizioni del contratto collettivo nazionale), quella del riposto settimanale su un periodo non superiore ai 14 giorni. Il riposto giornaliero, infine, va fruito ogni 24 ore. Perché le sanzioni siano raddoppiate e affinché, quindi, si applichi la nuova disciplina, tali periodi di riferimento devono cadere interamente dopo il 24 dicembre 2013.
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