Si segnala la circolare n 17 del 29 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate nella quale si fa il punto in merito alle disposizioni fiscali che disciplinano la deducibilità dei canoni di leasing in seguito alle modifiche introdotte dal DL 16/2012.

 

Come noto, il DL 16/2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette; in particolare, si elimina la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di leasing. In tal modo, il legislatore, pur imponendo la deducibilità dei canoni in un periodo invariato rispetto al passato, rende la deduzione “autonoma” rispetto alla durata del contratto.

 

Con la recente CM 17/2013, l’Agenzia, nell’individuare alcune casistiche, precisa che qualora la durata del contratto risulti inferiore al periodo minimo di deducibilità si pone la questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al momento della scadenza del contratto. Sul punto, la stessa chiarisce che i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale trovano un riconoscimento fiscale nelle variazioni in diminuzione (pari all’importo annuale del canone fiscalmente deducibile) da apportare “fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi”.

 

Al riguardo, si rammenta che alla scadenza del contratto, l’impresa utilizzatrice può scegliere tra le seguenti opzioni:

• esercitare il diritto di riscatto

• non esercitare il diritto di riscatto

• cedere a terzi il contratto di leasing.

 

 

Clicca qui e scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate.