L’introduzione di una specifica disciplina dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria nell’ambito del diritto fallimentare, pur rappresentando indubbiamente un evento di rilievo, ha lasciato tuttavia alcune questioni irrisolte. In specie, la difficile lettura del testo della norma ha fatto sorgere incertezze in merito al corretto significato da attribuire ai vari termini indicati, anche se, va evidenziato, che tale difficoltà ora è stata in gran parte superata, in virtù degli interventi giurisprudenziali.
A ciò si aggiunge che come la mancata regolamentazione espressa dei casi extra-fallimentari di risoluzione dei contratti di leasing costituisce un altro elemento che sta creando confusione tra gli operatori, non essendo chiaro a quale interpretazione si debba aderire. A tal proposito, si propende per la non applicabilità dell’art. 72-quater L.F. alle ipotesi di scioglimento verificatesi fuori dal contesto fallimentare – che resterebbero pertanto disciplinate in conformità ai principi sanciti dall’art. 1526 del codice civile – ma rimane, in ogni caso, la perplessità nel riscontrare come il Legislatore non abbia colto l’occasione per regolamentare compiutamente la materia, lasciando, nuovamente, alla giurisprudenza il compito di individuarne i vari aspetti e, di conseguenza, di determinarne la corretta disciplina.