La legge di Stabilità 2014 ha stabilito che i soggetti che “non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni” in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi gli immobili “alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012”.
Tale rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2013; i soggetti ammessi, nello specifico, sono i titolari di reddito di impresa, ovvero: le società (di capitali e di persone) e gli enti commerciali; le ditte individuali, compresi i contribuenti minimi; gli enti non commerciali per i beni inseriti nell’attività commerciali.
Dall’ipotesi sono, invece, esclusi i professionisti, gli imprenditori agricoli, i soggetti sottoposti a regimi forfettari e quelli sottoposti a regimi concorsuali. La legge, inoltre, stabilisce che l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (e di eventuali addizionali) sia pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Il versamento va eseguito in tre rate. La prima scade il 16 giugno 2014.