L’omessa presentazione della dichiarazione Iva è reato e avviene anche in caso siano state emesse solo fatture per operazioni inesistenti.
L’imposta evasa, se non è possibile controllare la contabilità, deve essere determinata dal giudice. Quest’ultimo la stabilirà come differenza tra le fatture emesse e l’imposta detraibile relativa alle operazioni passive effettivamente documentate.
Lo ha stabilito ieri la Cassazione nella sentenza 35858/2011.
Pochi giorni fa infatti era stato respinto il ricorso di alcuni imputati che contestavano la ricostruzione dell’evaso basandosi solo sul fatturato di fatture insistenti. In questo caso non era stato possibile specificare l’Iva detraibile per l’assenza dei documenti richiesti.