Resta invariato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla scadenza della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018: la data resta quella del 17/10/2018 e non (come previsto dalla norma) al 30 settembre 2018 (che slitterebbe al 1° ottobre 2018).
L’agenzia non ha motivato la propria posizione, limitandosi a ribadire che la scadenza da rispettare è quella del 17/09/2018.
Poco cambia per professionisti e contribuenti. Le liquidazioni IVA sono state effettuate e l’espletamento dell’adempimento in molti casi richiede solo qualche passaggio di tipo informatico.
Particolarità potrebbero riguardare la compilazione del rigo VP8 e VP9 del modello, riservati all’indicazione del credito della precedente liquidazione periodica ( rigo VP8) e del credito annuale destinato alla compensazione verticale (rigo VP9)
Da evidenziare che ove l’intero credito IVA annuale sia stato dedicato alla compensazione verticale nella comunicazione del primo trimestre, questo sarà confluito della liquidazione di periodo e andrà riportato (se residuo) nel rigo VP8.