l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (confermando la precedente Nota del MIT) le condizioni richieste per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato.

 

In particolare ha ribadito che le agevolazioni (nei comuni ad alta tensione abitativa) sono riservate ai contratti che risultano stipulati, alternativamente:

– con l’assistenza delle Organizzazioni di categoria

– senza tale assistenza, purché “attestati” nel loro contenuto da tali organizzazioni; tale attestazione non è, tuttavia, obbligatoria nel caso in cui il contratto sia stato stipulato ante 15/03/2017 o riguardi un Comune dove le Organizzazioni non hanno ancora adeguato l’accordo locale al DM 16/01/2017.