In relazione alla dichiarazione dei redditi derivanti da canoni di locazione di unità residenziali non percepiti (o percepiti in un periodo d’imposta successivo), il proprietario:
– è tenuto a dichiarare il reddito dei fabbricati abitativi locati, a prescindere dall’effettivo incasso dei canoni
– a meno che, entro il termine di presentazione del mod. Redditi, si sia concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino (la “deroga” non opera per le locazioni non abitative).
In quest’ultimo caso:
– spetta il credito d’imposta per l’Irpef/cedolare secca scontata in periodi di imposta precedenti (2016 o antecedenti) calcolata sui canoni non incassati in tali periodi
– che dovrà essere portato a tassazione separata nel caso in cui detti canoni dovessero essere successivamente incassati.