L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo istituto della mediazione, che entrerà in vigore dal 1.04.2012, consentirà di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20.000 euro (clicca qui).
- La procedura si dovrà perfezionare in 3 mesi. In caso di chiusura positiva, le sanzioni saranno ridotte al 40%.
- L’Agenzia delle Entrate deve chiarire se la definizione agevolata riguardi l’importo riferito alla singola annualità o il totale contestato.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha dichiarato che non si tratta di un condono, ma di una mediazione grazie alla quale si cercherà una soluzione per evitare di arrivare al contenzioso.
Le liti fino a 20 mila euro sono una fetta sostanziosa delle cause oggi aperte tra i contribuenti e l’ amministrazione finanziaria e che affollano le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Con questa nuova alternativa è possibile risolvere le liti prima del contenzioso.
Che cosa bisogna fare per “risolvere”una lite fiscale entro i 20.000 euro?
Il contribuente potrà, dal primo aprile, evitare le liti fino a 20 mila euro facendo una proposta di mediazione da presentare entro 60 giorni dalla notifica di avviso dell’accertamento. La procedura si dovrà concludere entro 3 mesi. In caso di chiusura positiva, verrà sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni saranno ridotte al 40%. In caso non si raggiungesse, invece, un accordo entro i 90 giorni, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e ad esprimersi al riguardo.
Quanto all’oggetto della mediazione, gli accordi pre-contenzioso si potranno raggiungere sugli atti dell’Agenzia (tipo avvisi di accertamento, liquidazione, etc.), non su atti emessi da altri organi diversi dall’Agenzia (per esempio Equitalia). Se poi sarà possibile allargare la mediazione anche a controversie di maggior valore, la decisione dovrà essere presa dal Parlamento.