Ora è ufficiale. Mancavano pochi giorni alla scadenza per il versamento della seconda rata dell’IMU ed è intervenuto il D.L. n. 133/2013 a ribadire l’esonero per le prima case, salve alcune eccezioni.

 

Con questo provvedimento l’imposta municipale relativa alle abitazioni principali non dovrà essere versata, anche se rimangono esclusi dal beneficio gli immobili signorili o di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

Ulteriori esenzioni sono previste per:

• unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

• alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;

• casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio;

• l’immobile, se unico, posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;

• fabbricati rurali a uso strumentale e terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

Attenzione però che sebbene la seconda rata dell’Imu sia stata abolita, i contribuenti dovranno comunque versare l’eventuale differenza tra l’imposta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate (o confermate) dal Comune per il 2013 e quella che risulta dall’applicazione dei parametri standard fissati dalle norme statali. A loro carico, di tale importo, resta il 40% che dovrà essere versato entro il 16 gennaio 2014.

 

Per la necessaria copertura della misura che abolisce l’IMU 2013, il decreto porta al 128,5% gli acconti Ires e Irap 2013 dovuti dalle società del settore finanziario e assicurativo, e, sempre per gli stessi soggetti, aumenta l’aliquota Ires di 8,5 punti percentuali, portandola al 36%, soltanto per quest’anno. Inoltre, viene introdotto l’obbligo, a carico degli intermediari finanziari, di anticipare al 16 dicembre il versamento dell’imposta sostitutiva relativa al risparmio amministrato.

 

In più, viene fatta scattare la clausola di salvaguardia, che aumenta la misura degli acconti Ires e Irap per i soggetti Ires dell’1,5% per il 2013 e per il 2014. Pertanto, la misura degli acconti Ires e Irap sarà pari: per le società del settore bancario e assicurativo, al 130% per il 2013 e al 101,5% per il 2014; per tutti gli altri soggetti Ires, al 102,5% per il 2013 e al 101,5% per il 2014.