L’avviso di accertamento diventa nullo se non viene consentito al contribuente di presentare osservazioni difensive entro 60 giorni. Gli organi ispettivi devono documentare tutti gli accessi effettuati per garantire un controllo sostanziale sulla posizione del contribuente.  Lo Statuto del contribuente , infatti, all’art.12 dispone che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo’ comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non puo’ essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Viene infatti richiesto che l’ufficio preposto emetta un verbale in cui si constati l’attività ispettiva svolta, anche controfirmato dal contribuente.