I terreni agricoli collinari o montani sono esenti dall’Imu: la mancata coltivazione non fa scattare l’obbligo del versamento. Questi terreni scontano pertanto l’ordinaria tassazione Irpef sul reddito dominicale ancorché ridotto al 30% (art. 31 Tuir). La circolare ministeriale 3/DF/2012, nonché le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello dichiarativo Imu, hanno specificato l’esenzione dalla nuova imposta municipale per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Tuttavia l’Ifel ritiene che l’esenzione non possa essere fruita con riferimento ai terreni non coltivati ancorché situati in zone montane o collinari, poiché non essendo di fatto lavorati non possono definirsi agricoli. Tale orientamento, che non risulta supportato né dalla formulazione letterale della norma, né dai chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria, rischia di trascinare nella medesima direzione molti Comuni scatenando un inutile e dispendioso contenzioso.