La Corte di Cassazione, con sentenza nr.16340 del 27 luglio 2011, ha disposto che siano esenti dal versamento dell’Irap i piccoli commercianti e gli artigiani e, più in generale, i piccoli imprenditori che lavorino da soli con mezzi indispensabili alla professione, poichè il concetto di autonoma organizzazione non deve fare riferimento solo ai liberi professionisti. La Cassazione, infatti, individua due elementi necessari affinché l’attività possa considerarsi autonomamente organizzata:

* il contribuente (imprenditore o libero professionista) deve essere l’unico responsabile dell’organizzazione e non deve essere  inserito in strutture organizzative di cui altri abbiano la responsabilità;
* il contribuente utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della sua attività.

Anche per l’attività imprenditoriale, la mancanza di tali elementi (la cui prova va fornita dal contribuente) denota la non sussistenza di un’attività autonomamente organizzata e quindi il non assoggettamento ad IRAP.