Per quanto riguarda la nuova comunicazione dei beni utilizzati dai soci di società, si sottolinea che la normativa di riferimento e i provvedimenti attuativi (nonché le istruzioni) hanno parecchi punti in contrasto.
Di positivo c’è che se si decide di seguire la norma di riferimento, oppure il provvedimento attuativo (Entrate del 16 novembre 2011) se si omette il modello o si sbaglia sono pochi i casi che faranno incorrere nell’applicazione delle sanzioni.
La norma prevede che la comunicazione deve essere inoltrata «nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies» dello stesso articolo 2. Si tratta di quando «i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile».
Questa previsione di per sé risolverebbe molti quesiti perché si può capire che la norma vuole colpire quelle ipotesi in cui il bene, causa il diritto personale di utilizzo da parte del socio o del familiare, non risulta “collegato” all’attività d’impresa. Con la conseguenza che lo stesso bene non risulta inerente all’attività, provocando l’indeducibilità dei componenti negativi a esso riferiti.

L’inerenza viene “recuperata” ex lege, sebbene il bene venga utilizzato esclusivamente dai soci e dai familiari, solamente quando questi ultimi corrispondono un corrispettivo almeno pari al valore normale del diritto di godimento del bene stesso.
Ecco allora che la norma stabilisce l’obbligo di comunicazione per quei beni che non risultano inerenti, tra i quali non possono rientrare, ad esempio, le autovetture utilizzate in parte per l’attività d’impresa per le quali si applica la predeterminazione legale dell’inerenza, in base all’articolo 164 del Tuir (40, 80 per cento, eccetera).
Il successivo comma 36-quinquiesdecies stabilisce che si realizza reddito diverso per il socio, qualora lo stesso utilizzi il bene “non inerente” a un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento. Così si stabilisce l’applicazione della sanzione del 30%, in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, sull’importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare.

 

La sanzione risulta, invece, da 258 a 2.065 euro se i componenti negativi relativi ai beni non inerenti non sono stati dedotti (ovvio) e se il socio ha dichiarato un reddito diverso pari al valore normale del diritto di godimento. Quest’ultima previsione risolve ogni cosa: l’ipotetica esigenza di comunicare i finanziamenti soci e le forme di capitalizzazione (richiesta dal provvedimento delle Entrate, ma non dalla norma) non può originare alcun reddito diverso per i soci né alcuna indeducibilità relativa ai beni. Conseguentemente, in caso di omissione dei dati, non si applica alcuna sanzione, come peraltro afferma la circolare 27/2012 dell’istituto di ricerca dei commercialisti. Ma lo stesso principio vale anche per le autovetture deducibili parzialmente (articolo 164 del Tuir), per le quali non trova applicazione la previsione sull’indeducibilità totale e per le quali, soprattutto, in caso di utilizzo da parte dei soci e dei familiari, non si genera alcun reddito diverso per gli stessi.

 

Fonte: ilsole24ore