Con la cosiddetta Nuova Sabatini, le piccole e medie imprese potranno richiedere, presso le banche e gli intermediari finanziari convenzionati con il ministero per lo Sviluppo economico e la Cassa depositi e prestiti, finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali (compresi software e hardware informatici). Le richieste potranno essere inoltrate dal 31 marzo, mentre l’iniziativa sarà valida fino al 31 dicembre 2016, e potrà essere applicata a finanziamenti di importo compresi tra 20.000 e 2 milioni di euro. Di seguito, elenchiamo alcune tra le domande (con annesse risposte) più frequenti, così come sono state segnalate dal Mise.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – La spesa per l’acquisto di un impianto fotovoltaico è ammessa come agevolabile esclusivamente nel caso in cui rientri nei criteri stabiliti dalle seguenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate: circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E. Si tratta, dunque, di macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie.

 

CALCOLO CONTRIBUTO – Il Mise spiega che “il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento”. Nella sezione “Beni strumentali” del sito internet del Mise, sarà a breve disponibile un software per il calcolo concreto.

 

AGEVOLAZONI CUMULABILI – Le imprese che appartengono a settori diversi da quelli dell’agricoltura e della pesca, possono cumulare le agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini con altre agevolazioni previste per spese dello stesso tipo. Tuttavia, il cumulo non può superare le “intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER”; le imprese agricole, invece, non possono cumulare le agevolazioni con gli aiuti de minimis; le imprese della pesca e acquacoltura, infine, possono cumulare le agevolazioni della Nuova Sabatini con altri aiuti esentati “in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili”. Anche in tal caso, il cumulo non può superare l’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

 

QUANDO SI OTTIENE IL FINANZIAMENTO – Perché all’impresa sia effettivamente erogato il finanziamento, questa deve aver completato l’investimento che, a sua volta, dovrà essere effettuato “entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing”. Il ministero, poi, provvede a evadere la richiesta “entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare”.

 

 

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