Con la Circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, l’INPS comunica l’importo massimo, in vigore dal 1° gennaio 2017, dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo prevista per gli apprendisti, del 5,84%, relativi ai trattamenti di integrazione salariale:

 

 

Settore edile

Per il settore edile e lapideo, nel caso di integrazioni salariali per intemperie stagionali, è previsto che i suddetti valori dei massimali mensili siano aumentati del 20%, per cui i tetti applicabili risultano:

  • Per retribuzioni fino a euro 2.102,24 Valore lordo euro 1.166,05 Valore netto euro 1.097,95
  • Per retribuzioni superiori a euro 2.102,24 Valore lordo euro 1.401,49 Valore netto euro 1.319,64

 

 

In tutti gli altri settori

  • Per retribuzioni fino a euro 2.102,24 Valore lordo euro 971,71 Valore netto euro 914,96
  • Per retribuzioni superiori a euro 2.102,24 Valore lordo euro 1.167,91 Valore netto euro 1.099,70