E’ stato chiesto al Ministero del Lavoro un chiarimento sulla durata massima del nuovo apprendistato, disciplinato dall’articolo 4 del Dlgs 167/2011 (entrato in vigore il 25 ottobre) Il Ministero con l’interpello n. 40/2011 prevede una durata massima di cinque anni

Il rapporto di lavoro di cinque anni è previsto per le figure professionali dell’artigianato, ma può riguardare anche i profili professionali equiparabili a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici diversi?

La durata e le modalità di erogazione della formazione per acquisire le competenze tecnico-professionali in funzione dei profili stabiliti nei sistemi di inquadramento del personale, e la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni o a «cinque anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento».

Il Ministero spiega che vuole indicare tutti i soggetti che operano nel campo artigiano, che non per questo possono limitarsi solo alle figure individuate dalla contrattazione collettiva degli artigiani.

Si apre così la possibilità di usufruire dell’apprendistato per figure previste in diversi contratti collettivi: del terziario, del turismo-pubblici esercizi e delle aziende della panificazione, le cui mansioni sono omologhe e contrattualmente sovrapponibili a quelle delle figure tipicamente artigiane.